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La gestione delle ferie

25 Luglio 2022 |
In vista dell'estate, i lavoratori molto spesso si pongono una o più domande sulle ferie lavorative: come maturano? Quanti giorni di ferie si hanno a disposizione? Vanno sempre concordate? Le ferie non godute possono essere monetizzate? Cosa accade se durante il periodo di ferie il lavoratore si ammala? In questo elaborato, l'autore si pone il preciso scopo di fare maggiore chiarezza su quello che è un diritto del lavoratore, ossia il “diritto alle ferie” e cercando di capire in che modo e misura questo diritto può e deve essere esercitato nel rispetto dell'organizzazione aziendale e dei corrispettivi diritti del datore di lavoro.
Le ferie: un diritto irrinunciabile

Occorre specificare che le feriesono un diritto irrinunciabile per tutti i lavoratori dipendenti. Infatti, l'art. 36, comma 3 della Costituzione che recita in questo modo: “Il Lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunciarvi“.

A supporto di ciò, l'art. 2109 c.c. prevede che il lavoratore ha:

  • diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo nel tempo, che l'imprenditore stabilisce tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi e secondo equità”.

Tali elementi sono riscontrabili nell'art. 10 D.Lgs. n. 66/2003 che precisa la durata minima delle ferie e la loro distribuzione nel tempo: “il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del Lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione“.

Dunque, le ferie, per la legge, sono un diritto irrinunciabile per il lavoratore, finalizzato a reintegrarne le energie psicofisiche spese durante la prestazione lavorativa; occorre però considerare che quel diritto non può essere esercitato dal lavoratore come e quando vuole: dipende sempre dal datore di lavoro accogliere la richiesta e accordare le ferie ai propri dipendenti in funzione delle peculiari esigenze aziendali.

Durata massima delle ferie

Ferma la durata minima stabilita dalla legge e pari a 4 settimane per un anno di effettivo servizio, i vari contratti collettivi – nazionali, territoriali o aziendali – possono prevedere una durata di ferie minima superiore alle 4 settimane, così come possono dare indicazioni sui criteri di calcolo dei giorni da computare (se per esempio devono essere lavorativi o solari) e sulle regole da seguire quando le ferie cadono in giorni festivi.

Per fare un esempio, il CCNL Commercio, per ogni anno di lavoro prestato, riconosce la maturazione di 26 giorni lavorativi di ferie, ove per “giorni lavorativi” si intendono quelli dal lunedì al sabato compresi.

In ogni caso, la maturazione del diritto alle ferie – come specificheremo in seguito - si acquisisce progressivamente. Infatti, i dipendenti che hanno lavorato un periodo inferiore all'anno, maturano tanti ratei di ferie quanti sono i mesi effettivamente lavorati, sempre tenendo conto che vengono incluse nel computo soltanto le frazioni di mese di almeno 15 giorni.

Ciò detto, il periodo di riferimento per la maturazione delle ferie è per legge di 12 mesi e normalmente coincide con l'anno solare, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre. Peraltro, è facoltà del datore di lavoro far decorrere il periodo annuale di riferimento per la maturazione delle ferie da una data differente rispetto al 1° gennaio. Ad esempio, il periodo di riferimento potrebbe essere fatto iniziare dal momento dell'anno in cui vengono usualmente concesse le ferie, ossia da agosto.

Ipotizziamo il caso del dipendente Caio il quale ha diritto a 165 ore totali di ferie per un anno di servizio. Tuttavia, Caio è stato assunto il 1° maggio 2021. Di conseguenza, questi avrà diritto nel 2021 a:

  • (165 / 12) * 8 (mesi di rapporto nel 2021 da maggio a dicembre) = 110 ore.

Al contrario, nel 2022, Caio avrà diritto a 165 ore di ferie.

In presenza di mesi parzialmente lavorati (per effetto dell'assunzione o cessazione) si considerano nel conteggio soltanto i periodi in cui il rapporto di lavoro ha interessato più di quindici giorni (a meno che il contratto collettivo non disponga un diverso criterio di determinazione). Ad esempio, per Caio i mesi di ferie maturati nel 2021 sarebbero:

  • 8 mesi da maggio a dicembre se l'assunzione è avvenuta il 1° maggio 2021;
  • 7 mesi da giugno a dicembre se l'assunzione è avvenuta il 24 maggio 2021.

Le ferie nel rapporto di lavoro part-time

Particolare è il caso dei lavoratori dipendenti con contratto part-time. Infatti:

  • in caso di part-time orizzontale, ossia con contratto che prevede un numero di ore ridotto su base giornaliera: ad esempio 4 ore tutti i gironi, invece che 8, la maturazione delle ferie segue le regole ordinarie del contratto full-time;
  • in caso di contratto di lavoro part–time verticale, ossia con contratto nel quale il dipendente lavora sì 8 ore al giorno ma per meno giorni settimanali, o con part–time misto (combinazione del part-time orizzontale e verticale), la maturazione delle ferie viene riproporzionata in base ai soli giorni effettivamente lavorati.

La maturazione delle ferie

Una volta compresa la durata e la distribuzione nel tempo delle ferie, occorre chiedersi: in che modo maturano le ferie?

Innanzitutto, occorre specificare che l'accumulo di giorni da dedicare al riposo cresce in proporzione all'effettiva e concreta prestazione dell'attività lavorativa da parte del dipendente: inizia nel momento in cui comincia il rapporto e prosegue lungo tutto il suo corso fino alla cessazione.

Da notare che ha diritto alla maturazione anche il lavoratore in prova: in caso di licenziamento durante il periodo di prova, infatti, le ferie maturate e non godute saranno liquidate dal datore di lavoro con la busta paga di chiusura del rapporto.

Inoltre, in alcuni casi il lavoratore matura ferie anche quando è assente dal lavoro. Si tratta, tuttavia, di casi specificamente indicati dalla legge, in cui l'assenza è legittimamente giustificata. Ad esempio, il lavoratore matura le ferie anche quando è in malattia, ovvero durante l'infortunio occorso sul lavoro (sebbene limitatamente al periodo di conservazione del posto di lavoro), così come la lavoratrice che si assenti dal servizio poiché in maternità obbligatoria ovvero in congedo matrimoniale.

Ed ancora: matura le ferie il lavoratore durante la fruizione di permessi per prestare assistenza a familiari con disabilità gravi (L. n. 104/1992) così come il Lavoratore assente per l'adempimento di funzioni presso i seggi elettorali.

Non matura invece ferie il dipendente assente dal lavoro durante:

  • l'astensione facoltativa per maternità;
  • l'esercizio del diritto di sciopero;
  • la malattia dei figli;
  • l'utilizzo dell'aspettativa o di permessi non retribuiti;
  • i periodi di cassa integrazione a zero ore.

MATURAZIONE DELLE FERIE: CASI PARTICOLARI

Quando maturano

Quando non maturano

  • Malattia
  • Infortunio occorso sul lavoro (sebbene limitatamente al periodo di conservazione del posto di lavoro)
  • Maternità obbligatoria
  • Congedo matrimoniale
  • Permessi per prestare assistenza a familiari con disabilità gravi (Legge 104/1992)
  • Adempimento di funzioni presso i seggi elettorali.

  • Astensione facoltativa per maternità
  • Esercizio del diritto di sciopero
  • Malattia dei figli
  • Utilizzo dell'aspettativa o di permessi non retribuiti
  • Periodi di cassa integrazione a zero ore

Potere di assegnazione delle ferie

Come accennato in precedenza, il potere di assegnazione delle ferie spetta unicamente al datore di lavoro e questo perché compete a quest'ultimo il diritto di organizzare e dirigere la sua impresa.

Come chiarito da più di una pronuncia della Corte di Cassazione, infatti, al lavoratore spetta il diritto di chiedere le ferie e di indicare il periodo entro il quale vuole fruire del riposo annuale, ma non esiste un diritto di ottenere esattamente quanto si è richiesto, neppure se le ferie sono state chieste per programmare le esigenze famigliari.

La legge stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente al lavoratore il periodo stabilito per il godimento delle ferie. Dal potere di decidere quale sia il periodo di assegnazione delle ferie discende anche la possibilità, per il datore di lavoro, di modificare quel periodo sulla base di una riconsiderazione delle esigenze aziendali: tali modifiche devono essere comunicate però con congruo preavviso ed in ogni caso prima che inizino le ferie, non essendo tenuto il lavoratore a garantire la propria reperibilità in quel periodo.

Fruizione delle ferie

Come anticipato, l'art. 10 D.Lgs. 66/2003 stabilisce che le ferie vadano godute:

  • per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore,nel corso dell'anno di maturazione
  • per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Nonostante questo principio generale, i Contratti Collettivi possono prevedere la possibilità di ridurre il limite delle due settimane di godimento obbligatorio infra-annuale, a fronte dell'avveramento di una duplice condizione: da un lato, che non venga vanificata la funzione di ristoro delle energie psicofisiche che è propria dell'istituto feriale; dall'altro lato, qualora si verifichino eccezionali esigenze di servizio o, comunque, “serie esigenze aziendali” manifestate dal datore di lavoro.

Al contempo, la contrattazione collettiva può intervenire sulle ulteriori due settimane minime di legge da godersi al termine dell'anno di maturazione, dilatando il termine di 18 mesi che l'art. 10 D.Lgs 66/2003 fissa ai fini della loro fruizione.

Le ferie, inoltre, possono essere godute dal dipendente in maniera continuativa o frazionata. Sul punto si segnala l'orientamento del Ministero del lavoro per cui:

  • il periodo di ferie pari almeno a 2 settimane, da fruire nell'anno di maturazione, potrà essere goduto in maniera ininterrotta dal dipendente, previa sua richiesta (soggetta al parere del datore di lavoro il quale dovrà considerare anche le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda);
  • il restante periodo di 2 settimane potrà essere goduto anche in maniera frazionata;
  • eventuali ferie eccedenti quelle minime previste per legge potranno essere frazionate.

Ferie negate: cosa fare

Poiché la fruizione delle ferie maturate è un diritto irrinunciabile per il lavoratore, ne consegue che:

  • qualsiasi patto contrario al legittimo godimento delle ferie è radicalmente nullo;
  • l'illegittimo diniego da parte del datore di lavoro di concedere le ferie al dipendente è sanzionabile in via amministrativa e può provocare al lavoratore un danno non patrimoniale che il datore di lavoro è tenuto a risarcire.

Attenzione: questo non vuol dire che ogni volta che il lavoratore chieda un periodo di ferie il datore di lavoro sia obbligato a concederlo. Quel che viene sanzionato è infatti soltanto il mancato illegittimo riconoscimento delle ferie, ossia il diniego datoriale che sia in contrasto con le previsioni dell'art. 10 D.Lgs. n. 66/2003 o con i Contratti Collettivi.

In questi casi, quindi, il lavoratore avrà diritto al risarcimento del danno qualora dimostri:

  • di non aver potuto usufruire delle ferie;
  • che la negazione delle ferie da parte del Datore di lavoro era illegittima (contrarietà alla legge);
  • che dalla privazione delle ferie è scaturito un danno da usura psicofisica;
  • infine, che esiste collegamento diretto (nesso di causalità) tra la mancata fruizione delle ferie e l'usura psicofisica.

Per chiarire: se al lavoratore non vengono accordate le ferie ma il diniego del datore di lavoro è legittimato da esigenze aziendali o da specifiche previsioni del CCNL, il dipendente non avrà alcun diritto al risarcimento del danno. Ugualmente non avrà diritto al risarcimento il lavoratore che lamenti un danno da usura psicofisica se quel danno alla salute derivasse da fattori estranei al mancato riconoscimento del periodo di ferie.

Monetizzazione delle ferie

Durante il rapporto di lavoro, le ferie accumulate non possono essere sostituite dal pagamento di un controvalore economico da parte del datore di lavoro. Questo principio è affermato dall'art. 10 co. 2 D.lgs. n.66/2003 che ha espressamente vietato la monetizzazione del periodo di ferie corrispondente alle quattro settimane legali, “salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro“.

Il divieto di monetizzazione viene meno in una serie di circostanze, che rendono possibile, anzi obbligatorio pagare le ferie non godute ai propri dipendenti, ossia:

Cessazione del rapporto di lavoro

Un dipendente può terminare il proprio rapporto di lavoro e avere delle ferie accumulate. Non le può smaltire, perché gli manca il tempo necessario: il pagamento delle ferie non godute gli è dovuto.

I motivi della cessazione del rapporto possono essere vari:

  • dimissioni del dipendente,
  • licenziamento da parte del datore di lavoro,
  • risoluzione consensuale del rapporto,
  • scadenza del contratto a tempo determinato.

L'obbligo di retribuzione delle ferie non godute si applica a tutti questi casi.

Ferie eccedenti il minimo legale

Oltre alle 4 settimane obbligatorie, un dipendente può avere a disposizione ulteriori ferie. Le potremmo definire “contrattuali”, perché stabilite o dalla contrattazione collettiva o anche da contratti individuali stipulati con i singoli lavoratori.

Anche in questo caso il pagamento delle ferie non godute è ammesso dalla legge, perché riguarda giorni aggiuntivi al minimo legale. Quindi il dipendente può rinunciare a godere delle ferie in cambio di una retribuzione da inserire in busta paga.

L'indennità sostitutiva, cioè la liquidazione delle ferie non godute, si calcola moltiplicando le ferie residue per la retribuzione giornaliera oppure oraria. A seconda dei casi, dovrai considerare:

  • il compenso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
  • la retribuzione al momento del pagamento o nel periodo di non godimento delle ferie: se si tratta di ferie eccedenti il minimo legale.

Facciamo un esempio: un dipendente con retribuzione lorda oraria di 10,00 euro si dimette dal rapporto di lavoro e ha ancora 20 ore di ferie residue.

Il pagamento dovuto sarà di:

  • 10,00 euro *20= 200,000 euro lordi.

Su questa somma bisognerà applicare il pagamento dei contributi INPS e della tassazione IRPEF.

Richiesta delle ferie

La Legge non impone delle specifiche modalità per la richiesta delle ferie.

Al di là di quanto eventualmente previsto dai Contratti Collettivi, nella maggior parte dei casi il periodo di ferie viene stabilito direttamente dal datore di lavoro secondo le cosiddette “consuetudini aziendali”. In alcune realtà sarà quindi necessario l'inoltro di una domanda scritta da parte del lavoratore, in altre sarà invece sufficiente una mail al diretto responsabile ovvero ancora una richiesta verbale al responsabile delle risorse umane.

Soprattutto nelle aziende più strutturate viene generalmente redatto un piano ferie che solitamente ha durata annuale e che prevede l'indicazione dei periodi di ferie richiesti dal Lavoratore, cui fa seguito l'approvazione o la modifica del periodo da parte del datore di lavoro, sempre con un congruo preavviso rispetto all'inizio del periodo assegnato.

Ma in caso di mancata approvazione delle ferie il dipendente può assentarsi dal lavoro?

Il lavoratore, non può assentarsi dal lavoro nel periodo richiesto se le ferie, in quel determinato periodo, non sono state specificamente approvate dal datore di lavoro. Se il dipendente si assentasse ugualmente in mancanza di autorizzazione, l'azienda avrebbe la facoltà di aprire un procedimento disciplinare a suo carico, contestandogli l'assenza ingiustificata dal servizio e potendo poi sanzionare quell'assenza.

Retribuzione delle ferie

I periodi di ferie sono retribuiti dal datore di lavoro. In particolare:

  • i dipendenti con stipendio fisso mensile non subiscono alcuna riduzione di retribuzione per i periodi di assenza per ferie;
  • i lavoratori retribuiti ad ore ricevono un compenso per i periodi di ferie, ottenuto moltiplicando la paga oraria per le ore di ferie fruite.

Peraltro, le ore di assenze per ferie sono considerate utili ai fini della maturazione di:

  • ferie e permessi;
  • mensilità aggiuntive (tredicesima ed eventuale quattordicesima);
  • TFR.

Ferie non ancora maturate

È possibile programmare e fruire di ferie non ancora maturate soltanto a patto che il Lavoratore si accordi in tal senso, e preventivamente, con il Datore di lavoro. In questi casi, all'esito del godimento, apparirà in busta paga un dato “negativo” relativo all'accumulo delle ferie. Quel dato negativo tornerà poi a crescere progressivamente alla ripresa del servizio ed in proporzione ai giorni di lavoro che verranno effettivamente svolti.

È quindi importante ricordare che se un lavoratore non ha maturato ferie, il Datore di lavoro non è tenuto, per alcun motivo, a concederle.

Richiamo in servizio durante le ferie

Altro aspetto da osservare è la possibilità o meno di richiamare in servizio il dipendente durante il periodo di ferie. La legge ammette la possibilità di richiamare il dipendente dalle ferie soltanto a fronte di improvvise e rilevanti esigenze aziendali, produttive o organizzative.

In questo caso, i contratti collettivi possono prevedere il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'anticipato rientro, così come per l'eventuale successivo ritorno nel luogo dal quale il dipendente è stato richiamato.

Cessione delle ferie maturate

L'art. 24 D.Lgs 151/2015 ha introdotto la possibilità di cessione delle ferie maturate. La norma prevede che i lavoratori possano cedere a titolo gratuito ai loro colleghi dei giorni di ferie maturati – ovviamente ove il datore di lavoro sia il medesimo – per consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che, per particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti.

La misura, le modalità e le condizioni della cessione sono stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed applicabili al rapporto di lavoro.

Ferie e malattia

Cosa succede se il lavoratore si ammala prima delle ferie o se la malattia si protrae durante le ferie?

La malattia non incide sulle ferie, che verranno godute in un momento successivo. Per intenderci: se il Lavoratore si ammala poco prima o durante il periodo di riposo, il godimento delle ferie è sospeso ed il lavoratore accede alla “malattia”. Sempre ammesso che la malattia sia “significativa” ed a patto che venga tempestivamente comunicata, anche in base a quanto stabilito dal CCNL.

Inoltre:

  • in caso di ferie già programmate il lavoratore è considerato in malattia fino a completa guarigione e mantiene il diritto di fruire delle ferie successive;
  • il lavoratore che guarisce durante le ferie collettive, una volta cessata la malattia gode delle ferie restanti e recupera successivamente quelle non utilizzate.

Ferie e festività

Come considerare i giorni festivi?

I giorni festivi previsti dalla legge, dai contratti collettivi o dalle consuetudini non vengono computati nel conteggio dei giorni di ferie.

Questo vuol dire che se una festa cade nel periodo di fruizione delle ferie – vedi spesso il Ferragosto – è possibile prolungare le ferie o ricevere il corrispettivo economico senza prolungamento delle medesime.

A decidere è in generale il datore di lavoro, a meno che non vi siano specifiche previsioni in tal senso dettate dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto.

Le ferie in busta paga

In ogni cedolino paga il lavoratore può avere contezza della propria situazione con riferimento alla maturazione ed al godimento delle ferie.

Nel dettaglio, le informazioni reperibili in busta paga possono far riferimento:

  • alle ferie maturate e non utilizzate negli anni precedenti;
  • alle ferie maturate durante l'anno in corso;
  • alle ferie godute ossia quelle già utilizzate;
  • alle ferie residue che rappresentano il delta tra le ferie maturate e godute cui si aggiungono le eventuali ferie degli anni precedenti;
  • alle ferie residue nell'anno in corso ossia il valore che indica il totale che vi spetta ogni anno.

Conclusioni

In conclusione, è possibile affermare che le “ferie” sono un diritto irrinunciabile per tutti i lavoratori dipendenti, il che impone al datore di lavoro – onde evitare sanzioni – ridurre il più possibile l'accumulo di troppi giorni di ferie per periodi molto lunghi. A tal fine, è necessario

  • programmare la chiusura aziendale in periodi in cui la produttività sarà particolarmente bassa (ad agosto, oppure nel periodo natalizio). Questo per i dipendenti sarà un periodo di ferie forzate;
  • chiedere ai dipendenti di pianificare le ferie con dovuto preavviso in uno o più periodi stabiliti dal datore di lavoro;
  • monitorare le ferie residue di ogni dipendente. In questo modo, è possibile intervenire in modo tempestivo su un accumulo che potrebbe diventare problematico nel tempo.
  • inviare comunicazioni scritte al dipendente, per rendere chiara la disponibilità al dipendente delle ferie residue.