Quando il lavoratore che svolge altra attività durante la malattia può essere licenziato?24 Maggio 2022
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Non sussiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare, durante l'assenza per malattia, altra attività, sia essa anche a carattere ludico o di intrattenimento, o persino a favore di terzi. Lo svolgimento di tale condotta, pertanto, non costituisce, di per sé, un inadempimento degli obblighi imposti al prestatore d'opera, non potendosi di certo ritenere esaurita ed assorbita nella sola prestazione lavorativa la fattiva estrinsecazione dei diritti primari della persona e dell'individuo, pretendendo l'astensione del lavoratore da ogni ulteriore attività. Tuttavia, il compimento di altre attività da parte del dipendente assente per malattia non può nemmeno considerarsi una circostanza disciplinarmente irrilevante, potendo la stessa certamente giustificare e fondare la reazione da parte datoriale, con la conseguente applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento, culminanti, come è noto, finanche nel licenziamento quale massima opzione espulsiva. Con la recente sentenza della Cassazione (Cass. 26 aprile 2022 n. 13063) in tema di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attiv... ![]() Contenuto riservato agli abbonati. |