Comunicazioni obbligatorie30 Giugno 2026
|
Inquadramento I datori di lavoro hanno l'obbligo di comunicare avviamenti, trasformazioni o cessazioni di rapporti di lavoro subordinato ai servizi competenti (L.608/96 e 264/49). In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, nonché di lavoro intermediato da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 67, c. 1, lettera l), i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a dame comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. Gli obblighi della comunicazione interessano, quindi, anche i datori di lavoro agricoli, gli enti pubblici e le Pubbliche Amministrazioni, pertanto sono obbligati ad effettuare le comunicazioni i seguenti soggetti:
Contenuto riservato agli abbonati. |