Comunicazioni obbligatorie07 Novembre 2025
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Inquadramento I datori di lavoro hanno l'obbligo di comunicare avviamenti, trasformazioni o cessazioni di rapporti di lavoro subordinato ai servizi competenti (L.608/96 e 264/49). In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, nonché di lavoro intermediato da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 67, c. 1, lettera l), del TUIR di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a dame comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. Gli obblighi della comunicazione interessano, quindi, anche i datori di lavoro agricoli, gli enti pubblici e le Pubbliche Amministrazioni, pertanto sono obbligati ad effettuare le comunicazioni i seguenti soggetti:
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