I vantaggi per le aziende dell'accordo di transizione occupazionale14 Marzo 2022
|
La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto l'art. 22 ter D.Lgs. 148/2015 prevedendo che per le causali che possono sottostare alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale (art. 21, c. 1 lett. a) e b), D.Lgs. 148/2015), la causale di riorganizzazione aziendale può riguardare anche processi di transizione individuati e regolati con decreto del ministro del Lavoro. Il richiamo è all'art. 21 D.Lgs. 148/2015, che prevede la possibilità di richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:
Per effetto della predetta integrazione, al punto a) dopo le parole “riorganizzazione aziendale” sono state aggiunte le seguenti “anche per realizzare processi di transizione individuati e regolati con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il ministero dello Sviluppo Economico, da adotta... Contenuto riservato agli abbonati. |