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Obblighi privacy dei consulenti del lavoro

25 Luglio 2022 |
Nella protezione dei dati personali il Consulente del lavoro assume una qualifica diversa a seconda del segmento di attività che svolge. Nel settore di attività in cui tratta i dati dei propri dipendenti e dei propri clienti si qualifica come titolare del trattamento autonomo e in quanto tale è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nel Reg. UE 679/2016 (d'ora in avanti GDPR) e del Codice privacy oggetto di adeguamento al GDPR ad opera del D.Lgs. 101/2018.
Inquadramento

Nell'attività in cui il Consulente svolge l'incarico come professionista per conto dei propri clienti, e quindi, tratta i dati personali dei dipendenti del cliente, assume, invece, il ruolo di responsabile del trattamento a norma dell'art. 28 Reg. UE 679/2016 (GDPR).

Tale impostazione è stata confermata anche dal Garante per la protezione dei dati personali, che con nota del 22 gennaio 2019 ha risolto il quesito posto dal Consiglio Nazionale del Lavoro sul corretto inquadramento della figura alla luce dell'attività svolta.

Nell'ambito della protezione dati le responsabilità del Consulente del lavoro assumono rilevante importanza anche alla luce del segreto professionale a cui è tenuto ai sensi dell'art. 6 L. 12/79 e del dovere di riservatezza sancito dall'art. 9 del Codice deontologico.

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