Successione nei contratti di azienda11 Febbraio 2022
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Ambiti della fattispecie e disciplina Con il trasferimento di un'azienda avviene anche la cessione sia della mole di crediti da essa vantata sia di quella dei debiti. Accanto alla quale si ha anche la successione nei contratti i quali siano stati costituiti durante l'esercizio aziendale dal cedente e che non siano muniti di carattere personale, attesa la natura dell'azienda. Il legislatore, con la norma di cui all'art. 2558 c.c. regola così la successione nei contratti, prevedendo che, se non diversamente pattuito, l'acquirente dell'azienda subentra automaticamente nei contratti che siano stati conclusi ai fini dell'esercizio dell'azienda medesima, i quali non abbiano carattere personale. Tuttavia, si prevede anche la facoltà del terzo contraente di recedere dal contratto nel termine di tre mesi decorrente dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa. Si fa salva, in tale caso, la responsabilità della parte alienante. Si tratta di disposizioni, quelle dinanzi sinteticamente esposte, le quali, è previsto dalla stessa norma, trovano applicazione anche al caso dell'usufruttuario e dell'affittuario, per la durata rispettivamente di usufrutto ed affitto. Per quanto ... Contenuto riservato agli abbonati. |