I limiti alle delocalizzazioni nella Legge di Bilancio 202203 Febbraio 2022
|
Come espressamente previsto dall'art. 1, c. 224, L. 234/2021, le misure appena introdotte sono destinate a garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, quando si profili l'intenzione di procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività. L'obbligo di attivare il procedimento previsto dai commi da 224 a 237 insorge quando dalla chiusura possa derivare il licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, ed incombe sui datori di lavoro che nell'anno precedente a quello in cui intendono procedere, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti. La norma nulla specifica in ordine alle modalità di calcolo di tale requisito dimensionale dell'azienda potenziale destinataria delle misure. Pertanto, alla luce della indifferenza dimostrata dal legislatore, posto che nulla osta a che gli incombenti in esame possano riguardare anche realtà estere e multinazionali, deve ritenersi applicabile... ![]() Contenuto riservato agli abbonati. |