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Incentivo assunzione donne e riduzione premi INAIL

04 Gennaio 2022 |
Le istruzioni operativa per l'autoliquidazione 2021-2022 pubblicate dall'INIAL, in data 29 dicembre, offrono un importante chiarimento sull'incentivo destinato all'assunzione di donne nel biennio 2021-2022.

L'incentivo per l'assunzione di donne nel biennio 2021-2022 è stato previsto con la Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020), che all'art. 1, c. da 16 a 19, ha disposto l'esonero totale dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi a carico dei datori di lavoro, con un massimale fino a € 6.000 annui.

Tale previsione è stata confermata dalla Commissione Europea in data 28 ottobre 2021 per ora solo per l'anno 2021. L'indicazione normativa, precedentemente richiamata, potenzia per il biennio 2021-2022 l'agevolazione strutturale prevista dalla Legge Fornero (art. 4, c. 9-11, L. 92/2012).

Tale misura prevede il beneficio contributivo al 50% ma esteso anche ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Si attendeva quindi un riscontro dall'istituto assicurativo in merito al comportamento da tenere per questo potenziamento temporaneo della misura.

L'INAL inserisce all'interno delle istruzioni operative per l'autoliquidazione 2021-2022 pubblicate il 29 dicembre 2021 un'importante informazione in merito, affermando al punto 9.1 dedicato proprio all'incentivo donne per il 2021-2022, di essersi confrontata sul punto con il ministero del Lavoro e richiamando il dossier riguardante la Legge di Bilancio 2021.

Appare quanto mai evidente come, il richiamo ad un “Dossier pubblicato tra gli atti parlamentari riguardanti la Legge di Bilancio 2021”, vada a integrare un'indicazione normativa carente che non trovava una corretta correlazione tra quanto immaginato dal legislatore e quanto effettivamente riportato nella L. 178/2020.

Il citato dossier afferma infatti che “…il suddetto sgravio – che è previsto in via strutturale limitatamente alle assunzioni di donne rientranti in determinate categorie dall'art. 4, c. da 8 a 11, L. 92/2012 – è riconosciuto in via sperimentale per le assunzioni di donne effettuate nel suddetto arco temporale, nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL…”.

L'istituto assicurativo afferma però che resta in essere quanto indicato al precedente punto 9 riguardante l'incentivo al 50%. Con tale circonlocuzione l'INAIL riporta alla possibilità, per il biennio 2021-2022, di una riduzione dei contributi previdenziali conto azienda al 100% con massimale a € 6.000 ed una riduzione dei premi assicurativi pari al 50% ma senza limite massimale.

In merito al beneficio sul premio previsto dall'originaria versione dell'art. 4, c. da 8 a 11, L. 92/2012 il predetto punto 9 afferma che i datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice reperibile nella Guida Autoliquidazione 2021/2022.

L'indicazione dei codici, e di conseguenza anche dei dati necessari per l'esclusione delle somme, equivale a domanda di ammissione alle stesse riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il DURC online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell'art. 8 DM 30 gennaio 2015, da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).