Dottrina / Schede d'autore

Trattamenti di invalidità

05 Agosto 2024 |

Tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per il proprio sostentamento hanno diritto al mantenimento e all'assistenza sociale (art. 38 Cost.). L'applicazione di tale principio è realizzata mediante una serie di leggi ordinarie che riconoscono, in favore dei soggetti che si trovano in condizioni fisiche tali da determinare l'esistenza di una invalidità, particolari benefici a carattere economico e previdenziale.

Inquadramento

Le prestazioni riconosciute in favore di soggetti invalidi civili, la cui invalidità non risulta quindi legata a condizioni diverse da quella strettamente fisica, vengono definite assistenziali dal momento che il loro riconoscimento prescinde dallo svolgimento di attività lavorativa e dalla sussistenza di un rapporto assicurativo con un ente previdenziale. Le prestazioni di invalidità previdenziale, al contrario, necessitano della iscrizione e del versamento di contribuzione in un fondo pensione gestito dalla previdenza obbligatoria. Inoltre, sovente tra le prestazioni in esame vige un regime di incompatibilità per il quale, ad esempio, la titolarità di una prestazione di invalidità previdenziale determina l'impossibilità di cumulare la prestazione civile e viceversa.

Tutti i cittadini inabili alla attività lavorativa e sprovvisti dei mezzi necessari per il proprio sostentamento trovano, nell'art. 38 Cost. una tutela rappresentata dal diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. Tale principio ha trovato realizzazione con il riconoscimento da parte di leggi ordinarie di particolari benefici a carattere economico e previdenziale. Tra queste le più importanti sono...

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente?

Sei un abbonato

Non sei un abbonato

Se vuoi maggiori informazioni contatta il tuo agente di zona