Dottrina / Schede d'autore

Conciliazione sindacale

07 Gennaio 2025 |
Francesco Geria

Al fine di ridurre il contenzioso del lavoro e di rendere più celere la risoluzione delle controversie legate all'impugnazione del licenziamento, il Legislatore ha introdotto lo strumento dell'offerta di conciliazione, mediante il quale il datore di lavoro può offrire al lavoratore, assunto a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015 e successivamente licenziato, una somma di denaro di importo prestabilito dalla norma di riferimento per porre fine alla controversia.

Sommario

Inquadramento

Nelle ipotesi di licenziamento di lavoratori assunti a tempo indeterminato a fa data dal 7 marzo 2015, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, in una delle cosiddette sedi protette, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale.

La somma prevista per l'offerta di conciliazione risulta pari ad una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 3 e non superiore a 27 mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare (importo compreso tra 1,5 e 6 mensilità per i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti).

La conciliazione può essere offerta dal datore di lavoro entro 60 giorni dall'intimazione del licenziamento.  

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente?

Sei un abbonato

Non sei un abbonato

Se vuoi maggiori informazioni contatta il tuo agente di zona