Conciliazione sindacale07 Gennaio 2025
|
Inquadramento Nelle ipotesi di licenziamento di lavoratori assunti a tempo indeterminato a fa data dal 7 marzo 2015, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, in una delle cosiddette sedi protette, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. La somma prevista per l'offerta di conciliazione risulta pari ad una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 3 e non superiore a 27 mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare (importo compreso tra 1,5 e 6 mensilità per i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti). La conciliazione può essere offerta dal datore di lavoro entro 60 giorni dall'intimazione del licenziamento. ![]() Contenuto riservato agli abbonati. |