Dottrina / Schede d'autore

RITA

26 Gennaio 2026 |

Tutti i lavoratori iscritti a forme di previdenza complementare e in possesso dei requisiti richiesti (D.Lgs 252/2005) possono anticipare la percezione di parte o dell'intero montante contributivo accumulato e maturato negli anni con una prestazione introdotta dal 2017. Si tratta di una forma ibrida fra capitale e rendita accessibile 5 o 10 anni prima dell'età pensionabile di vecchiaia che permette all'interessato di raggiungere tale data di pensionamento percependo mensilmente un assegno, calcolato su una quota a sua scelta del proprio montante contributivo, ad una tassazione estremamente agevolata.

Sommario

Inquadramento

Con la Legge di Bilancio del 2017 il legislatore ha introdotto, prima temporaneamente e poi in modo stabile, la possibilità di anticipare la percezione di quanto maturato durante la vita lavorativa nelle forme di previdenza pensionistica complementare. Favorita anche dalla tassazione agevolata appositamente riservata, la rendita integrativa anticipata temporanea (RITA) si pone come un nuovo strumento-ponte che si aggiunge al ventaglio di possibilità offerte dai fondi di previdenza complementare e che può consentire all'ex lavoratore privato o pubblico un accompagnamento verso l'assegno pensionistico maturato nella c.d. previdenza di primo pilastro.  

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente?

Sei un abbonato

Non sei un abbonato

Se vuoi maggiori informazioni contatta il tuo agente di zona