Dottrina / Schede d'autore

Rider

24 Aprile 2025 |

Le disposizioni rispetto alla “tutela del lavoro tramite piattaforme digitali” intervengono a tentare di colmare un vuoto normativo per le prestazioni di lavoro dei cosiddetti “rider”, ormai diffuse su tutto il territorio. La disciplina prova a recuperare un necessario quadro di tutele minime per un settore che ne risultava pressoché del tutto privo. Anche a livello europeo si registrino preoccupazioni del tutto simili, ponendo l’obiettivo di migliorare, le condizioni dei lavoratori, innanzitutto attraverso la corretta determinazione della loro situazione occupazionale.

Sommario

A chi si applica la normativa

Il Capo V bis D.Lgs. 81/2015 è destinato a garantire livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore (art. 47, c. 2 lett. a), D.Lgs. 285/92: c.d. Codice della Strada), attraverso piattaforme anche digitali (art. 47 bis D.Lgs. 81/2015). Per piattaforme digitali si considerano i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.

Si tratta dunque del tentativo di delineare una fattispecie giuridica, per ritagliare attorno ad una modalità materiale di esecuzione del rapporto di lavoro comunque sussistente, misure di garanzia della tutela dei lavoratori che non fossero soltanto frutto delle previsioni unilaterali delle piattaforme. Tale particolare modalità organizzativa della prestazione di lavoro dovrà così essere soggetta ai requisiti previsti dal Capo V bis D.Lgs. 81/2015, quanto alle modalità di determinazione del compenso (...

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