Dottrina / Schede d'autore

Rider

18 Novembre 2024 |

Le norme che provano a dare una “tutela del lavoro tramite piattaforme digitali” sono contenute nel Capo V bis D.Lgs. 81/2015. Il titolo tradisce immediatamente le finalità ed i limiti di una norma che interviene a tentare di colmare un vuoto normativo per le prestazioni di lavoro dei cosiddetti “rider”, ormai diffuse su tutto il territorio. La disciplina, introdotta dal DL 101/2019 conv. in L. 128/2019, prova a recuperare un necessario quadro di tutele minime per un settore che, nonostante la diffusione operativa, ne risultava pressoché del tutto privo.

Sommario

A chi si applica la normativa

Le disposizioni in discorso sono destinate a garantire livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore (art. 47, c. 2 lett. a), D.Lgs. 285/92: c.d. Codice della Strada), attraverso piattaforme anche digitali (art. 47 bis D.Lgs. 81/2015). Per piattaforme digitali si considerano i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.

Si tratta dunque del tentativo di delineare una fattispecie giuridica, per ritagliare attorno ad una modalità materiale di esecuzione del rapporto di lavoro comunque sussistente, misure di garanzia della tutela dei lavoratori che non fossero soltanto frutto delle previsioni unilaterali delle piattaforme. Tale particolare modalità organizzativa della prestazione di lavoro dovrà così essere soggetta ai requisiti previsti dal Capo V bis D.Lgs. 81/2015, quanto alle modalità di determinazione del compenso (art...

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