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Pensioni estere

30 Gennaio 2023 |
L'Italia ha stipulato varie forme di Convenzione bilaterale in materia di pensioni dei lavoratori che hanno prestato servizio all'estero sia in stati comunitari sia extra comunitari, consentendo, in alcuni casi, di sommare i contributi esteri attraverso la Totalizzazione internazionale. Tali Convenzioni, insieme ai Regolamenti comunitari, hanno lo scopo di evitare il rischio di frammentazione della posizione assicurativa.
Sommario
Inquadramento

Durante la sua vita lavorativa un soggetto può eseguire la sua prestazione lavorativa in Italia e all'estero. I principali strumenti a favore di questi lavoratori sono contenuti nei Regolamenti comunitari e le Convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale sono nati al fine di garantire i diritti di sicurezza sociale e, in particolare, i diritti a pensione alle persone, che per motivi di lavoro si spostano all'estero versando con un forte rischio di frammentazione della posizione assicurativa. Unica eccezione resta rappresentata dalla Svizzera che, in forza della L. 1781/63, L. 283/73 e L. 668/81, mantiene la facoltà di operare un trasferimento dei contributi può essere effettuato solo al raggiungimento dei requisiti per una delle prestazioni previdenziali (pensione o indennità una tantum). Grazie a tale facoltà, dunque, i contributi possono essere trasferiti in Italia solo se non hanno già dato luogo a prestazioni pensionistiche a carico dell'ente svizzero. Così tali contributi possono essere trasferiti presso l'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.

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