Dottrina / Riviste

Le novità previdenziali previste dal Decreto Sostegni bis per i lavoratori dello spettacolo

03 Agosto 2021 |
Giulio D'Imperio
La legge di conversione del Decreto Sostegni bis (DL 73/2021 conv. in L. 106/2021) ha introdotto importanti novità in merito alla copertura INAIL ed assistenziale per i lavoratori dello spettacolo. In particolare, è stata prevista la copertura INAIL anche per i lavoratori autonomi iscritti al Fondo Pensioni lavoratori dello spettacolo e per gli orchestrali delle Fondazioni lirico-sinfoniche, mentre dal 1° gennaio 2022 verrà riconosciuta un'indennità per la disoccupazione involontaria (ALAS) erogata dall'INPS.
Sommario
L'indennità di malattia

Il legislatore ha ampliato la platea dei lavoratori dello spettacolo che possono beneficiare dell'indennità di malattia.

I lavoratori autonomi dello spettacolo iscritti al Fondo Pensioni lavoratori dello spettacolo hanno diritto a beneficare dell'indennità di malattia per un periodo massimo di 180 giornate nell'anno solare. La condizione indispensabile è che tali lavoratori abbiano almeno 40 contributi giornalieri a partire dal 1° gennaio dell'anno solare precedente a quello in cui si è verificata la malattia.

Pur rimanendo immutato l'importo della indennità giornaliera di malattia, pari al 50%, il numero di paghe da considerare passa da 100 a 40. Viene così modificato il testo dell'art. 13, c. 1, D.Lgs. 708/47 riguardante la disciplina dell'Ente di previdenza e di assistenza dei lavoratori dello spettacolo.

Cambia, invece, totalmente sia la base di calcolo dei contributi previsti per le prestazioni afferenti al servizio sanitario nazionale e alla maternità sia la tipologia di lavoratori:

- per quanto attiene la base di calcolo, considerando che quando era entrata in vigore la L. 48/88 era ancora in vigore la lira, si è passati da un importo massimo di £ ...

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