Trasferta e trasfertisti: guida operativa18 Giugno 2025
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Il datore di lavoro può decidere di far svolgere la prestazione di lavoro in luogo diverso da quello indicato nel contratto di lavoro. Nella guida operativa si esamina l'istituto della trasferta, sia con riferimento agli adempimenti del datore di lavoro che alla tassazione fiscale delle indennità di trasferta, e la normativa applicabile ai lavoratori c.d. trasfertisti. Introduzione Il luogo di lavoro, inteso come sede fisica ove è svolta la prestazione lavorativa, costituisce uno degli elementi essenziali e rilevanti che caratterizzano il rapporto di lavoro. All'atto dell'assunzione di ogni lavoratore il datore di lavoro è tenuto a comunicare le specifiche del contratto anche in riferimento al luogo nel quale si concretizzerà la prestazione lavorativa (D.Lgs. 152/97 come modificato dal D.Lgs. 104/2022 e D.Lgs. 297/2002). Il datore di lavoro, in ragione del suo potere direttivo e organizzativo nei confronti dei lavoratori, può unilateralmente decidere di far svolgere la prestazione di lavoro in un luogo diverso da quello indicato nel contratto di lavoro. In questa scheda operativa si esamina la disciplina relativa all'istituto della trasferta e la normativa applicabile alle figure dei lavoratori c.d. trasfertisti. Contenuto riservato agli abbonati. |