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Festività

13 Ottobre 2025 |

Il lavoratore ha diritto di astenersi dalla prestazione di lavoro durante i giorni festivi individuati dalla legge e dai CCNL, mentre in relazione alle c.d. ex festività, la contrattazione collettiva ha previsto il riconoscimento di riposi compensativi. Il datore non può unilateralmente e arbitrariamente imporre la prestazione di lavoro al dipendente durante i giorni festivi, è, invece, oggetto di discussione se la contrattazione collettiva possa introdurre specifiche eccezioni al diritto del lavoratore di astenersi dalla prestazione lavorativa nei giorni festivi, qualora ricorrano esigenze di servizio.

Sommario

Inquadramento

Il lavoratore ha diritto di astenersi dalla prestazione di lavoro durante i giorni festivi individuati dalla legge e dai contratti collettivi, mentre in relazione alle giornate originariamente qualificate dalla legge come festive e successivamente abolite (c.d. ex festività), la contrattazione collettiva ha generalmente previsto una forma di compensazione a favore dei lavoratori mediante il riconoscimento di riposi compensativi pari a n. 32 ore annue.

In materia di festività, se è pacifico che il datore di lavoro non possa unilateralmente e arbitrariamente imporre la prestazione di lavoro al dipendente durante i giorni festivi, è, invece, oggetto di discussione se la contrattazione collettiva possa introdurre specifiche eccezioni al diritto del lavoratore di astenersi dalla prestazione lavorativa nei giorni festivi, qualora ricorrano esigenze di servizio.

In ogni caso, la legge prevede una specifica e puntuale disciplina del trattamento economico dei giorni festivi, distinguendo il trattamento economico previsto per i lavoratori retribuiti in maniera fissa da quello stabilito per i dipendenti retribuiti a ore.  

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