Donatori di sangue30 Maggio 2025
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Inquadramento La disciplina delle assenze riconducibili alla donazione del sangue risale alla L. 584/67, attuato poi con DM 8 aprile 1968. Le disposizioni normative attribuiscono ai lavoratori che donano il sangue e i suoi emocomponenti il diritto ad assentarsi da lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. Il datore di lavoro conseguentemente ha, a sua volta, facoltà di porre a conguaglio le somme corrisposte ai donatori di sangue con i contributi INPS a proprio carico, entro il mese successivo a quello in cui è stata anticipata per l'INPS la retribuzione. Il DM stabilisce anche le modalità di computo della giornata di riposo, che coincide con le 24 ore successive al momento in cui il lavoratore si è assetato per il prelievo del sangue. La disciplina è stata successivamente aggiornata con la L. 219/2005 che ribadisce il diritto all'astensione per l'intera giornata in cui effettua la donazione, ed è stata ulteriormente normata con le indicazioni di prassi contenute nelle circolari INPS. Le disposizioni in materia di donazione del sangue riguardano i lavoratori dipendenti senza riguardo alla cate... Contenuto riservato agli abbonati. |