Dottrina / Schede d'autore

RSA - RSU

22 Dicembre 2023 |
Roberta Cristaldi

L'attività sindacale in azienda può essere svolta attraverso due sistemi alternativi di rappresentanza - la rappresentanza sindacale aziendale o la rappresentanza sindacale unitaria - ai quali sono riconosciuti diritti e facoltà in forza dell'attività svolta a tutela dei diritti dei lavoratori e nei confronti dei quali sussistono tutele individuali specifiche anche al fine di garantire il libero esercizio dell'attività sindacale sul luogo di lavoro.

Sommario
Inquadramento

L'attuale formulazione dell'art. 19 L. 300/70 prevede che le rappresentanze sindacali aziendali, le quali sono dotate di propria soggettività giuridica in qualità di associazioni non riconosciute e titolari di specifici diritti e prerogative, possono essere costituite:

  • ad iniziativa dei lavoratori;
  • in ogni unità produttiva;
  • nell'ambito di associazioni sindacali che siano firmatarie dei contratti collettivi applicati all'unità produttiva.

In alternativa alle RSA, la rappresentanza sindacale in azienda può essere sostituita dalla rappresentanza sindacale unitaria.

L'alternatività dei due sistemi di rappresentanza comporta che, quando una organizzazione sindacale decide di non partecipare alle elezioni per la costituzione di una RSU, non viene meno il diritto di costituire una RSA. Al contrario, se l'organizzazione sindacale decide di partecipare all'elezione della RSU, la medesima organizzazione deve formalmente rinunciare alla possibile costituzione della RSA.

Ai componenti della RSA e della RSU sono riconosciuti diritti, facoltà e prerogative, collettivi e individuali, necessari a garantire l'effettivo e pieno esercizio delle libertà sindacali.

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