Dottrina / Schede d'autore
RSA - RSU22 Dicembre 2023
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Inquadramento L'attuale formulazione dell'art. 19 L. 300/70 prevede che le rappresentanze sindacali aziendali, le quali sono dotate di propria soggettività giuridica in qualità di associazioni non riconosciute e titolari di specifici diritti e prerogative, possono essere costituite:
In alternativa alle RSA, la rappresentanza sindacale in azienda può essere sostituita dalla rappresentanza sindacale unitaria. L'alternatività dei due sistemi di rappresentanza comporta che, quando una organizzazione sindacale decide di non partecipare alle elezioni per la costituzione di una RSU, non viene meno il diritto di costituire una RSA. Al contrario, se l'organizzazione sindacale decide di partecipare all'elezione della RSU, la medesima organizzazione deve formalmente rinunciare alla possibile costituzione della RSA. Ai componenti della RSA e della RSU sono riconosciuti diritti, facoltà e prerogative, collettivi e individuali, necessari a garantire l'effettivo e pieno esercizio delle libertà sindacali. Contenuto riservato agli abbonati. |