Dottrina / Schede d'autore

Appalto

23 Maggio 2024 |

L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. L'organizzazione dei mezzi e l'assunzione del rischio d'impresa rappresentano gli indici fondamentali della genuinità del contratto di appalto, utili ad escludere che non ci si trovi di fronte ad un episodio di intermediazione illecita.

Sommario
Introduzione

La disciplina dei rapporti di lavoro nell'ambito di un contratto di appalto è sostanzialmente contenuta dall'art. 29 D.Lgs. 276/2003. La norma fissa essenzialmente i termini di tutela per le condizioni dei lavoratori coinvolti in un contratto di appalto, limitandosi a rinviare alla norma del codice civile che prevede il relativo contratto (art. 1655 c.c.) e offrendo una definizione dell'appalto, dal punto di vista giuslavoristico, di tipo negativo, indicandone la necessità della sua distinzione dalla somministrazione di lavoro – unica forma di interposizione di manodopera ammessa dal nostro ordinamento – con la sussistenza in capo all'appaltatore dell'organizzazione d'impresa e dell'assunzione del relativo rischio.

L'art. 29 D.Lgs. 276/2003 poi, si preoccupa di prevedere i regimi di garanzia per i lavoratori, disciplinando le due fattispecie di tutela sia in caso di semplici irregolarità, così come laddove le regole premesse ai fini del riconoscimento della genuinità del contratto siano violate.

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