Appalto23 Maggio 2024
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Introduzione La disciplina dei rapporti di lavoro nell'ambito di un contratto di appalto è sostanzialmente contenuta dall'art. 29 D.Lgs. 276/2003. La norma fissa essenzialmente i termini di tutela per le condizioni dei lavoratori coinvolti in un contratto di appalto, limitandosi a rinviare alla norma del codice civile che prevede il relativo contratto (art. 1655 c.c.) e offrendo una definizione dell'appalto, dal punto di vista giuslavoristico, di tipo negativo, indicandone la necessità della sua distinzione dalla somministrazione di lavoro – unica forma di interposizione di manodopera ammessa dal nostro ordinamento – con la sussistenza in capo all'appaltatore dell'organizzazione d'impresa e dell'assunzione del relativo rischio. L'art. 29 D.Lgs. 276/2003 poi, si preoccupa di prevedere i regimi di garanzia per i lavoratori, disciplinando le due fattispecie di tutela sia in caso di semplici irregolarità, così come laddove le regole premesse ai fini del riconoscimento della genuinità del contratto siano violate. ![]() Contenuto riservato agli abbonati. |