Dottrina / Schede d'autore

Sciopero

05 Giugno 2023 |
Roberta Cristaldi
L'art. 40 Cost. ha elevato lo sciopero al rango di diritto costituzionalmente garantito. Attraverso lo sciopero i lavoratori si astengono dallo svolgimento dell'attività lavorativa, con la finalità di esercitare una forma di pressione su una o più controparti – ad esempio, il datore di lavoro o il Governo – per indurle a tenere un determinato comportamento. Il principale effetto dello sciopero è quello per cui, in mancanza della prestazione lavorativa, gli scioperanti perdono il diritto alla corresponsione della retribuzione per il periodo di astensione dal lavoro.
Sommario
Inquadramento

L'art. 40 Cost. dispone che “Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano”.

Lo sciopero è tutelato dalla Costituzione quale diritto assoluto individuale ad esercizio collettivo. Nonostante il rilievo costituzionale e l'espresso rinvio ad ulteriori disposizioni normative che ne regolino l'esercizio, non sono numerose le leggi che, ad oggi, hanno dettato una puntuale e dettagliata disciplina dello sciopero.

Attualmente, le leggi ordinarie che contengono specifiche disposizioni sul diritto di sciopero sono:

  • L. 146/90, che disciplina l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
  • D.Lgs. 101/2020, nell'ambito del quale è regolato lo sciopero dei lavoratori addetti agli impianti nucleari;
  • Art. 4 L. 242/80, che impone limiti all'esercizio del diritto di sciopero al personale addetto ai servizi di assistenza sui voli di Stato, di emergenza e su quelli che garantiscono il collegamento con le isole;
  • Art. 1475, c. 4, D.Lgs. 66/2010 e art. 84 L. 121/81, che impongono il divieto assoluto di sciopero, rispettivamente, per i militari e per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

Il diritto di sciopero può essere esercitato da ...

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