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Videosorveglianza

01 Luglio 2024 |

Il datore di lavoro non può controllare a distanza l'attività dei lavoratori tramite impianti audiovisivi o altre apparecchiature. Tali strumenti possono essere installati e utilizzati solo per esigenze organizzative e di sicurezza, previo accordo collettivo. Unica eccezione è prevista nel caso in cui i controlli a distanza dei lavoratori possono derivare dagli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa.

Sommario
Inquadramento

La riscrittura dell'art. 4 L. 300/70 (Statuto dei lavoratori), avvenuta ad opera dell'art. 23 D.Lgs. 151/2015, ha investito un ambito relativo a un equilibrio delicato, come quello della possibilità del controllo a distanza da parte del datore di lavoro. La norma coinvolge le prerogative datoriali di controllo dei luoghi di lavoro e i diritti dei lavoratori di avere preservata la loro riservatezza e dignità.

La norma ha generato inoltre qualche allarme, rivelatosi immediatamente ingiustificato, circa la potenzialità di scardinare l'assetto tradizionale, che poneva il divieto di un controllo sistematico a distanza dell'attività lavorativa, intravisto nel mutamento semantico della norma, che dalla posizione del divieto appariva mutata nella possibilità. In realtà, il nuovo art. 4 L. 300/70 non muta l'assetto fondamentale noto e conferma il divieto ontologico del telecontrollo dei lavoratori. Piuttosto, realizza un adeguamento alle mutate condizioni tecnologiche, ed un opportuno recepimento di quelli che erano diventati orientamenti giurisprudenziali consolidati, che hanno avuto adeguata collocazione all'interno di una norma positiva.

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