Dottrina / Riviste

Attuazione dell'AI Act: dalla positivizzazione del rischio algoritmico al governo prevenzionistico dell’AI

29 Ottobre 2026 |

Il contributo analizza l’art. 42 del D.Lgs. 179/2026 quale punto di raccordo tra la disciplina generale dell’IA e il sistema della salute e sicurezza sul lavoro. Si evidenzia come il legislatore abbia reso espressa la rilevanza prevenzionistica dei sistemi di IA nell’ambito della valutazione dei rischi, dell’informazione e della formazione dei lavoratori. 

Introduzione

L'adozione del d.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 segna una tappa significativa nel processo di armonizzazione tra la regolazione dell'intelligenza artificiale e il sistema della salute e sicurezza sul lavoro. In questo quadro, l'art. 42 assume una peculiare centralità sistematica, ponendosi quale snodo normativo tra il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), la legge n. 132/2025 e il modello prevenzionistico nazionale fondato sugli artt. 2087 c.c. e 28 del d.lgs. n. 81/2008.

La disposizione si inserisce nel percorso normativo avviato dall'art. 11 della legge n. 132/2025, che ha ricondotto l'impiego dell'intelligenza artificiale nei rapporti di lavoro entro una cornice assiologica imperniata sulla tutela della dignità, della salute e della sicurezza della persona che lavora. In tale contesto, l'art. 42 costituisce il punto di saldatura tra i principi generali che governano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e il diritto della prevenzione, rendendo espressa la rilevanza dell'organizzazione algoritmica del lavoro ai fini della tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori.

La norma non si limita a recepire principi già rinvenibili nell'ordinamento europeo, ma intervien...

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