Decreto Omnibus e welfare aziendale: il trattamento fiscale dei familiari17 Settembre 2026
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Il Decreto Omnibus interviene sull’art. 12 TUIR e l’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento delle spese di istruzione pagate dal coniuge del dipendente. Riferimenti normativi Artt. 51, c. 2 lett. f bis, TUIR (dal 1° gennaio 2027, art. 53, c. 2 lett. f bis, D.Lgs. 117/2026) Artt. 12, c. 4 ter, TUIR (dal 1° gennaio 2027, art. 12, c. 4 ter, D.Lgs. 117/2026) Inquadramento Il principale referente normativo per la progettazione e l’introduzione delle misure di welfare in azienda è l’art. 51 TUIR (dal 1° gennaio 2027, art. 53 D.Lgs. 117/2026), in particolare il comma 2, il quale prevede, tra le varie disposizioni agevolative, che non concorrono a formare il reddito una serie di servizi e prestazioni dedicati all’educazione, all’istruzione, all’assistenza sociale e sanitaria dei familiari dei dipendenti. Per l’identificazione dei soggetti destinatari di tali misure, il TUIR opera un rinvio interno all’art. 12, che individua i “familiari” beneficiari e che rinvia a sua volta all’art. 433 c.c. per l’individuazione degli “altri familiari”, anch’essi inclusi nelle esenzioni. L’art. 12 è stato di recente modificato dal c.d. Decreto Omnibus (D.Lgs. 148/2026), che, in sostanza, ha ripristinato le condizioni previgenti alle modifiche che erano state apportate dal D.Lgs. 192/2025 Contenuto riservato agli abbonati. |