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Somministrazione di lavoro: regole e durata

26 Agosto 2026 |

La Legge di conversione del Decreto 1° maggio ha introdotto nuove regole sulla durata massima delle missioni a termine dei lavoratori somministrati assunti dall’agenzia di somministrazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le nuove disposizioni si aggiungono alle regole che gli operatori devono osservare ai fini del legittimo ricorso alla somministrazione di lavoro.

Il doppio rapporto contrattuale

Nella somministrazione di lavoro – che consente all’utilizzatore di beneficiare di una prestazione lavorativa senza assumere tutti gli oneri conseguenti all’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato – convivono due diversi rapporti contrattuali:

  • quello – di natura commerciale – tra il soggetto utilizzatore e l’agenzia di somministrazione (il contratto di somministrazione di lavoro)
  • quello lavorativo tra l’agenzia di somministrazione (formale datore di lavoro) e il lavoratore.

Il contratto di somministrazione di lavoro può essere stipulato solo con le agenzie di somministrazione in possesso di specifici requisiti richiesti dalla legge, che siano iscritte in apposito albo istituito dal Ministero del Lavoro e specificamente autorizzate allo svolgimento dell’attività di somministrazione di manodopera.

Il ricorso alla somministrazione di lavoro è vietato nelle seguenti ipotesi (art. 32 D.Lgs. 81/2015):

  • l’utilizzatore non ha effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
  • il ricorso alla somministrazione di lavoro è giustificato dalla necessità dell’utilizzatore di sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero...

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