L’orientamento della giurisprudenza
La giurisprudenza, già dalla pronuncia di C.Cost. 4 maggio 1960 n. 30 (come ribadito poi dalla sentenza della medesima C.Cost. 26 marzo 2015 n. 51 e da varie pronunce del giudice di legittimità), ha valorizzato la contrattazione collettiva, unita alla portata immediatamente precettiva dell’art. 36 Cost., in modo tale da poterne fare uso diretto in giudizio, nella definizione giudiziale della retribuzione. Ciò ha fatto in modo che si individuasse nei livelli retributivi previsti dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative (tema, questo della rappresentatività sindacale, che tutt’ora lascia spazio a molti dubbi e richiederebbe infine un intervento univoco da parte del legislatore, anche al fine di pervenire a una più compiuta applicazione dei dettami costituzionali ex art. 39 Cost.) un indice di sufficienza e proporzionalità, così come previsto dall’art. 36 Cost. Ultimamente, questa prassi è stata messa in discussione da alcune sentenze (quali l’App. Milano 29 giugno 2022 n. 579), che, rinunciando a ritenere come costituzionalmente soddisfacente anche il trattamento economico previsto dal CC...