Dottrina / Riviste

Stesso lavoro e lavoro di pari valore: la definizione europea e il recepimento italiano

23 Giugno 2026 |

Il recepimento della Dir. UE 2023/970 conferma l'impianto della trasparenza retributiva come tecnica di effettività del principio di parità, ma sconta, sul piano definitorio, alcune divergenze rispetto al modello europeo. Per un verso, la nozione di "livello retributivo" è ristretta dall'esclusione dei trattamenti economici individuali non strutturali; per altro verso, l'assunzione del "valore del lavoro" quale parametro della parità è decisamente ancorata ai sistemi di inquadramento contrattuale, richiedendo la verifica della loro attualità.

Sommario

La trasparenza retributiva come tecnica di effettività

La Dir. UE 2023/970 non introduce un principio nuovo. Il diritto alla parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore è radicato nell'art. 157 TFUE, nella Dir. 2006/54/CE e, ancor prima, nella Conv. OIL n. 100 del 1951 e nella Dir. 75/117/CEE. Ciò che la direttiva del 2023 introduce è, piuttosto, una strumentazione di enforcement: un complesso di obblighi informativi, di meccanismi partecipativi e di regole probatorie volti a colmare lo storico deficit di effettività di quel principio. La trasparenza retributiva è, in questa prospettiva, una tecnica al servizio dell'effettività, fondata sull'assunto che la discriminazione retributiva prospera proprio dove i sistemi salariali sono opachi.

Il D.Lgs. 96/2026, in vigore dal 7 giugno 2026, recepisce la direttiva entro il termine fissato dall'art. 34 della stessa. Il decreto riproduce, in larga misura, l'architettura eurounitaria: trasparenza pre-assuntiva (art. 5), accessibilità dei criteri retributivi (art. 6), diritto di informazione (art. 7), comunicazioni sul divario (art. 9), valutazione congiunta (art. 10), tutele e meccanismi sa...

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