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Quattordicesima mensilità: maturazione, calcolo e trattamento fiscale

22 Giugno 2026 |

La quattordicesima mensilità è una componente della retribuzione prevista da numerosi contratti collettivi nazionali di lavoro. Nella maggior parte dei casi, la quattordicesima corrisponde a una mensilità della retribuzione ordinaria, ma il suo importo effettivo dipende dalle specifiche previsioni contrattuali. Generalmente, nella base di calcolo rientrano il minimo contrattuale e le altre componenti fisse e continuative della retribuzione, mentre risultano normalmente esclusi gli elementi variabili, quali straordinari, premi di risultato o rimborsi spese, salvo diverse disposizioni delle fonti di riferimento.

 

Con l’avvicinarsi del periodo estivo, molte aziende procedono all’erogazione della quattordicesima mensilità, una componente retributiva che rappresenta un’importante integrazione del reddito per milioni di lavoratori.

La quattordicesima è una mensilità aggiuntiva rispetto alla normale retribuzione e, analogamente alla tredicesima, costituisce a tutti gli effetti una componente della retribuzione, a carattere indiretto. Non si tratta di un premio né di una somma straordinaria, bensì di un istituto generalmente previsto dalle fonti negoziali collettive.

Proprio il contratto collettivo applicato è il primo elemento da verificare, poiché non tutti i lavoratori ne hanno diritto. Sono infatti i CCNL a disciplinarne la misura, le modalità di maturazione e il periodo di riferimento e corresponsione.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la maturazione del rateo. La quattordicesima, infatti, non viene acquisita integralmente in un unico momento, ma matura progressivamente nel corso dell'anno secondo il periodo individuato dal contratto collettivo, che in molti casi va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Ne consegue che, in caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro durante il periodo di maturazione, il lavoratore avrà diritto soltanto alla quota corrispondente ai mesi effettivamente maturati, generalmente calcolata in dodicesimi, salvo disposizioni differenti consegnate dai contratti collettivi.

Passando al profilo fiscale, occorre evidenziare che la quattordicesima costituisce reddito di lavoro dipendente a tutti gli effetti.

Essa è integralmente imponibile ai fini IRPEF e non beneficia, salvo specifiche disposizioni normative, di regimi di favore o di tassazione separata.

Le ritenute fiscali vengono determinate secondo le regole specifiche previste per le mensilità aggiuntive, mediante l'applicazione delle aliquote IRPEF agli scaglioni di reddito annuali opportunamente rapportati al periodo di riferimento.

È proprio per questo motivo che il netto percepito dal lavoratore risulta spesso inferiore rispetto alle aspettative.

A ciò si aggiunge il fatto che la quattordicesima è assoggettata anche alla contribuzione previdenziale, al pari delle altre componenti della retribuzione ordinaria. Di conseguenza, l'importo erogato concorre alla formazione della base imponibile contributiva e alla posizione previdenziale del lavoratore.

Dal punto di vista operativo, è sempre opportuno verificare attentamente il cedolino del mese di erogazione, controllando la corretta determinazione dei mesi maturati, la base retributiva utilizzata per il calcolo e l'applicazione delle trattenute fiscali e contributive previste dalla normativa vigente.

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