Condotta imprudente del lavoratore: nessuna esclusione di responsabilità per il datore05 Maggio 2026
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Massima La condotta imprudente del preposto o dei lavoratori non esclude la responsabilità del datore di lavoro, potendo costituire solo concausa dell’evento, qualora l’omissione delle cautele previste abbia contribuito in modo determinante al verificarsi dell’infortunio. In difetto di una valida delega di funzioni, permane in capo al datore di lavoro la posizione di garanzia generale prevista dall’art. 2087 c.c. I fatti La Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale capitolino, con la quale il titolare di un’impresa edile era stato condannato per il reato di cui all'art. 589, co. 1 e 2 c.p., oltre che per la violazione degli artt. 118, co. 2, 119, co. 1, 108, co. 1, ali. XVIII 1-5, 18, co. 1/f e 146 D.Lgs. 81/2008, in conseguenza dei predetti comportamenti cagionava il decesso di un operaio e lesioni personali inferiori a 40 giorni ad altri due operai, fatti questi ultimi improcedibili per mancanza di querela. I fatti erano accaduti presso un cantiere dove era in atto uno scavo che non era stato messo in sicurezza con paratie o casseformi di protezione, dispositivi che avrebbero impedito al terreno di franare. In particolare, in seguito a uno smottamento che ave... Contenuto riservato agli abbonati. |