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Ferie non godute e obblighi contributivi

16 Aprile 2026 |

Il periodo minimo annuale di ferie retribuite di 4 settimane non può essere sostituito da un’indennità economica, salvo il caso di cessazione del rapporto di lavoro. Se le ferie non vengono godute entro i termini previsti, il datore di lavoro è tenuto ad anticipare la contribuzione sulle ferie non fruite.

Il periodo minimo annuale di ferie retribuite di 4 settimane non può essere sostituito da un’indennità economica, salvo il caso di cessazione del rapporto di lavoro. Se le ferie non vengono godute entro i termini previsti, il datore di lavoro è tenuto ad anticipare la contribuzione sulle ferie non fruite.

Il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane, come stabilito dall’art. 10 D.Lgs. 66/2003.

Tale periodo deve essere fruito:

  • per almeno 2 settimane nel corso dell’anno di maturazione;
  • per le restanti 2 settimane entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva.

Il periodo minimo di 4 settimane non può essere sostituito da un’indennità economica, salvo il caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Se le ferie non vengono godute entro i termini previsti, il datore di lavoro è tenuto ad anticipare la contribuzione sulle ferie non fruite.

In assenza di specifiche disposizioni contrattuali, la scadenza dell’obbligazione contributiva coincide con il diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle ferie (ad esempio, gli adempimenti contr...

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