Dottrina / Orientamenti giurisprudenziali

Licenziamento per giusta causa: regole di legittimità secondo la giurisprudenza

13 Aprile 2026 |

Il licenziamento per giusta causa rappresenta la più grave forma di recesso datoriale e l’extrema ratio dell’apparato disciplinare, articolato sull’impossibilità di proseguire il rapporto, in presenza di una condotta del lavoratore idonea a ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario. In tale contesto occorre integrare l’analisi dell’istituto considerando come l’individuazione delle situazioni riconducibili alla c.d. clausola generale disposta dal legislatore venga affidata all’opera interpretativa della giurisprudenza.

Il valore della giusta causa nel licenziamento: la portata oggettiva e soggettiva dei fatti addebitati

L’addentellato normativo di riferimento è da ascrivere alle previsioni sancite dall’art. 2119 c.c., in uno alle disposizioni di dettaglio articolate in seno alla contrattazione collettiva di matrice pattizia, da coordinare, in ogni caso, con le disposizioni procedurali, sanzionatorie e di tutela sancite dallo Statuto dei lavoratori (L. 300/70) e dai successivi interventi legislativi, tra cui rilevano, in particolare, le modifiche apportate dalla c.d. riforma Fornero (L. 92/2012) e dal D.lgs. 23/2015 nell’ambito del c.d. Jobs Act, con i diversi regimi rimediali, variabili in funzione della natura del vizio e della data di assunzione del lavoratore.

Il dettato codicistico, in particolare, fa rinvio a una nozione etico-sociale di "giusta causa", da considerare, pertanto, alla stregua di una norma di portata elastica (al pari di quelle che fanno riferimento alla nozione di buona fede o di buon costume) che, come tale, impone all'interprete di compiere un'attività d'interpretazione giuridica e non meramente fattuale del dettato previsionale, dando concretezza a quella sua parte mobile...

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