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Poteri ispettivi: disposizione e prescrizione obbligatoria

24 Febbraio 2026 |

Tra i poteri del personale ispettivo, rientrano due strumenti molto diversi tra di loro: la disposizione e la prescrizione obbligatoria. Il provvedimento di disposizione può essere adottato quando le irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale non sono già soggette a sanzioni penali o amministrative; con la prescrizione obbligatoria, invece, il personale ispettivo obbliga il contravventore a sanare le violazioni che costituiscono reato e vengono punite con la pena dell'arresto o dell'ammenda.

Inquadramento

Sia la disposizione che la prescrizione obbligatoria sono disciplinate dal D. Lgs.124/2004, che, ancora oggi, viene considerato la Magna Charta della vigilanza ispettiva in materia di lavoro, perché regolamenta, in maniera ampia e particolareggiata, l'esercizio delle funzioni del personale ispettivo non solo per quanto concerne il contrasto del lavoro sommerso e irregolare, ma anche in riferimento ai compiti di promozione, prevenzione e informazione. In particolare, il potere di disposizione è contenuto nell'art. 14, mentre la prescrizione nel successivo art. 15.  

Potere di disposizione

La disposizione è un provvedimento, immediatamente esecutivo, che il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e di legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.

Si tratta di uno strumento dalle grandi potenzialità, che per molti anni non è stato adeguatamente valorizzato e utilizzato. Per tale ragione l'art. 14 D.Lgs. 124/2004 è stato integralmente sostituito dall'art. 12 bis DL 76/2020, c.d. Decreto Semplifi...

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