Dottrina / Riviste

L’apporto di lavoro negli Enti del Terzo Settore: regole e particolarità

16 Febbraio 2026 |

In relazione alla finalità solidaristica e di inclusione che caratterizza l’operatività dell’Ente, il ricorso a prestazioni lavorative da impiegare nello svolgimento delle attività istituzionali e commerciali sottende al rispetto di una stringente disciplina finalizzata a garantire il rispetto dei principi di liberalità e gratuità che devono contraddistinguere l’attività istituzionale di un Ente del Terzo settore.

Qualificazione di Ente del Terzo settore 

Dal combinato dell'art. 1 c. 1 e dell'art. 4 c. 1 D.Lgs. 117/2017, identifichiamo come Enti del Terzo settore (ETS) quelle organizzazioni collettive caratterizzate dai seguenti aspetti:

  • forma giuridica, qualificandosi come organizzazioni di volontariato (OdV), associazioni di promozione sociale (APS), enti filantropici, imprese sociali (di cui al D.Lgs. 112/2017), incluse le cooperative sociali, le reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società. Si tenga conto che dal 2026, per effetto dell'abrogazione, al 31 dicembre 2025, della disciplina ex D.Lgs. 460/97, anche le ONLUS confluiranno (giuridicamente e per disciplina applicabile) nel novero degli ETS;
  • scopo istituzionale, perseguendo il bene comune ed elevando i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa;
  • attività istituzionale, svolgendo, in via esclusiva o principale e senza scopo di lucro, di una o più at...

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente?

Sei un abbonato

Non sei un abbonato

Se vuoi maggiori informazioni contatta il tuo agente di zona