Fondo di garanzia INPS: intervento e tutele09 Dicembre 2025
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I presupposti per l'intervento a) Datore di lavoro assoggettabile a procedure concorsuali Il presupposto fondamentale è che vi sia stata la cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di insolvenza (non necessariamente l'avvio di una procedura concorsuale comporta la cessazione del rapporto). Le questioni più complesse riguardano le vicende circolatorie dell'impresa, soprattutto nel caso in cui il lavoratore prosegua il rapporto di lavoro con il cessionario senza soluzione di continuità e ottenga, allo stesso tempo, l'ammissione del proprio credito retributivo pregresso nello stato passivo del cedente. Pur in presenza di indicazioni giurisprudenziali restrittive (Cass. 4 febbraio 2025 n. 2369), che hanno dato rilevanza all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro, per effetto delle modifiche ed integrazioni apportate dall'art. 368 del nuovo Codice della Crisi, attualmente l'art. 47, c. 5 bis, L. 428/90, nei casi di trasferimento di imprese oggetto di procedure liquidatorie, consente l'intervento del Fondo anche per i crediti retributivi maturati nei confronti del cedente, utilizzando la data del trasferimento in luog... Contenuto riservato agli abbonati. |