Dottrina / Riviste

Licenziamento per inidoneità sopravvenuta: regole e tutele

17 Novembre 2025 |

Il tema della inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore investe i doveri sussistenti in capo al datore di lavoro, che vincolano il suo potere di recesso e quindi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, e che non si limitano al consolidato obbligo di repêchage; non sarà sufficiente, dunque, che l’azienda dimostri l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, al fine di salvaguardarne l’occupazione.

Valutazione delle condizioni fisiche del lavoratore

Il datore di lavoro assume una serie di obblighi e doveri nei confronti del lavoratore al fine di valutare che questi sia idoneo allo svolgimento delle mansioni alle quali è assegnato e che, in particolare, non vi siano rischi per le sue condizioni fisiche anche a seguito di patologie di nuova insorgenza: la responsabilità, evidentemente, non è solo a carattere civilistico/risarcitorio ma investe anche i profili di diritto penale atteso che le violazioni del TU 81/2008 hanno delle implicazioni che spaziano molto nel diritto.

È frequente che il lavoratore, nel corso di un lungo rapporto di lavoro, possa scoprire di avere una inidoneità parziale (quindi con limitazioni) o totale, rispetto allo svolgimento di una determinata mansione: questa circostanza incide sulla gestione del rapporto e sulla possibilità, o meno, che il datore possa poi procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato, appunto, dalla impossibilità sopravvenuta alla prestazione di lavoro.

Ma andiamo per gradi.

Il tema della inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore investe i doveri sussistenti in capo al datore di lavoro,...

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