Violazione dell’obbligo formativo nell’apprendistato professionalizzante: regime sanzionatorio05 Novembre 2025
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Duplice finalità dell'apprendistato Il D.Lgs. 81/2015 (artt. 41-47) definisce l'apprendistato come “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”, conferendo particolare rilevanza alla tipologia c.d. professionalizzante. Quest'ultimo è destinato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni – con possibilità di stipulazione a partire dal diciassettesimo anno per i soggetti già in possesso di qualifica professionale – ed è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali. La durata del contratto non può superare i tre anni, elevabili a cinque per i profili caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva. L'architettura normativa dell'istituto si fonda su una duplice finalità: garantire alle imprese strumenti flessibili per la formazione del capitale umano, e assicurare ai giovani lavoratori percorsi di crescita professionale strutturati. Tale equilibrio viene realizzato attraverso un sistema di agevolazioni che rende l'apprendistato particolarmente conveniente per i datori di lavoro: sul piano retributivo, rappresenta un incentivo significativo la p... Contenuto riservato agli abbonati. |