Dottrina / Riviste

Violazione dell’obbligo formativo nell’apprendistato professionalizzante: regime sanzionatorio

05 Novembre 2025 |

L’apprendistato è un contratto a causa mista che prevede l’obbligo, per il datore di lavoro, di formare o far formare il lavoratore. Proprio questa specificità dà diritto a benefici normativi ed economici, per lo più contributivi, che sono soggetti a un rigido regime sanzionatorio nel caso di grave inadempimento datoriale che si concretizza nella totale mancanza di formazione o in un’attività formativa carente o inadeguata rispetto alle finalità contrattuali.

Sommario

Duplice finalità dell'apprendistato

Il D.Lgs. 81/2015 (artt. 41-47) definisce l'apprendistato come “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”, conferendo particolare rilevanza alla tipologia c.d. professionalizzante.

Quest'ultimo è destinato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni – con possibilità di stipulazione a partire dal diciassettesimo anno per i soggetti già in possesso di qualifica professionale – ed è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali. La durata del contratto non può superare i tre anni, elevabili a cinque per i profili caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva.

L'architettura normativa dell'istituto si fonda su una duplice finalità: garantire alle imprese strumenti flessibili per la formazione del capitale umano, e assicurare ai giovani lavoratori percorsi di crescita professionale strutturati.

Tale equilibrio viene realizzato attraverso un sistema di agevolazioni che rende l'apprendistato particolarmente conveniente per i datori di lavoro: sul piano retributivo, rappresenta un incentivo significativo la p...

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