Obbligo di repêchage: nascita e sviluppo di un istituto di natura giurisprudenziale29 Settembre 2025
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Natura del licenziamento per giustificato motivo oggettivo Capita di frequente, e in riferimento a qualsivoglia tipo di realtà imprenditoriale, a prescindere dal settore di operatività, che si configuri per la parte datoriale la necessità di ridurre il personale alle proprie dipendenze. Ciò può avvenire per molteplici fattori quali, ad esempio, una riduzione dell'attività lavorativa o il mutamento delle esigenze organizzative, tali da rendere necessaria una modificazione del personale alle proprie dipendenze, o, infine, per la decisione di ridurre i costi di gestione. Tale modalità di recesso trova fonte e disciplina principale nell'art. 3 L. 604/1966, che prevede appunto la possibilità del datore di lavoro di disporre il licenziamento del dipendente, per giustificato motivo oggettivo (GMO), a causa di “ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”. Tale disposizione, dettata per garantire una maggiore tutela della libertà dell'organizzazione produttiva delle Società - sancita, peraltro, dall'art. 41 Cost. - avrebbe però rischiato, in casi di abuso, di ledere in modo significativo i diritti fondamentali dei lavoratori.... Contenuto riservato agli abbonati. |