Recesso dal contratto collettivo aziendale: quando si perde il diritto al superminimo06 Agosto 2025
|
Il caso La controversia esaminata dalla Corte di Appello veneta trae origine dalla disdetta di un “Accordo di Salvaguardia” stipulato nel 1997, comunicata nel 2018 da una società. Tale accordo era stato concluso in occasione di un trasferimento di ramo d'azienda per armonizzare il trattamento economico dei lavoratori trasferiti, ai quali si applicava un nuovo CCNL (quello del Terziario). L'accordo in questione prevedeva, pertanto, l'erogazione di un “superminimo non assorbibile” per mantenere il livello retributivo precedentemente goduto dai dipendenti trasferiti. A seguito della disdetta del predetto accordo di secondo livello da parte della società cessionaria, con conseguente perdita del superminimo ivi previsto, i lavoratori interessati avevano instaurato un contenzioso sostenendo che tale emolumento fosse ormai entrato a far parte del loro patrimonio retributivo individuale e, come tale, fosse intangibile in base al principio di irriducibilità della retribuzione. La Corte d'Appello di Venezia, riformando la decisione di primo grado, ha respinto la tesi dei lavoratori sulla base di un'articolata motivazione, che si fonda sulle seguenti principali argomentazioni.
Contenuto riservato agli abbonati. |