Il legittimo rifiuto di trattare/negoziare del datore: limiti alle prerogative sindacali06 Agosto 2025
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Il principio generale: la libertà sindacale “negativa” Il punto di partenza di ogni analisi è il principio della libertà sindacale, sancito dall'art. 39 Cost.. La giurisprudenza ha, da tempo, interpretato tale libertà in senso “positivo” (il diritto di costituire e aderire a sindacati) e “negativo”. Quest'ultimo aspetto si traduce, per il datore di lavoro, nella libertà di non aderire ad alcuna associazione datoriale e, di conseguenza, di non essere vincolato a un contratto collettivo se non per adesione volontaria, esplicita o implicita. Da questo principio discende che, in linea generale, non esiste un obbligo per il datore di lavoro di avviare una trattativa su richiesta di un'organizzazione sindacale. Questo concetto è stato espresso con chiarezza dalla giurisprudenza di merito. Al riguardo, il Tribunale di Milano, in una nota sentenza, ha, infatti, affermato che: “non può in alcun modo ritenersi configurabile un obbligo per il datore di lavoro di avviare sempre e comunque la trattativa sulla base di una piattaforma rivendicativa sindacale, poiché il suo rifiuto a negoziare è espressione diretta della libertà sindacale – negativa – riconosciutagli dall'ordinamento giuridico” (... Contenuto riservato agli abbonati. |