Dottrina / Riviste

Auto a uso promiscuo: quale regime applicare?

28 Luglio 2025 |

Le novità normative introdotte a decorrere dal 1° gennaio 2025 in materia di tassazione dei fringe benefit connessi all’uso promiscuo di veicoli aziendali hanno generato un ampio dibattito interpretativo tra addetti ai lavori. L'Agenzia delle Entrate è intervenuta con documenti di prassi per chiarire il regime applicabile.

Le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025

Con l'art. 1, c. 48, L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), il legislatore ha profondamente rivisitato il regime fiscale dei fringe benefit derivanti dalla concessione in uso promiscuo di veicoli aziendali ai lavoratori dipendenti. La modifica interessa la lettera a) del comma 4 dell'art. 51 TUIR, che è stata integralmente sostituita a decorrere dal 1° gennaio 2025, in un'ottica di rafforzamento della coerenza del sistema fiscale con gli obiettivi di transizione ecologica, sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni di CO₂.

Nuova formula di determinazione forfetaria del reddito imponibile

Il nuovo testo dell'art. 51, c. 4, lett. a), TUIR stabilisce che, in deroga al criterio generale basato sul valore normale di cui al comma 3 del medesimo articolo, il valore imponibile dei veicoli concessi in uso promiscuo è determinato con modalità forfetaria sulla base della percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui e del costo chilometrico di esercizio desunto dalle tabelle ACI elaborate entro il 30 novembre di ciascun anno e pubblicate dal MEF entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo.

L'import...

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