Dottrina / Riviste

Orario di lavoro e tempi di viaggio dopo l’abrogazione dei Regi Decreti

27 Giugno 2025 |

Le abrogazioni operate dalla L. 56/2025 producono effetti concreti, in particolare sul piano della disciplina del tempo di lavoro non produttivo, come il tempo di viaggio, e sulla qualificazione del rapporto tra tempo di disponibilità e prestazione lavorativa effettiva.

Cosa si intende per orario di lavoro

Il D.Lgs. 66/2003 costituisce oggi l'architrave normativa in materia di orario di lavoro, recependo le  Dir. CE 93/104 e Dir. CE 2000/34, poi rifuse nella Dir. CE 2003/88.

L'art. 1 del decreto definisce l'orario di lavoro quale "il periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni". Tale definizione, conforme all'interpretazione consolidata della Corte di Giustizia UE, pone l'accento sulla dimensione funzionale della disponibilità del lavoratore.

Le disposizioni di maggior rilievo, connotate da un'elevata incidenza sistematica sull'organizzazione del tempo di lavoro, comprendono:

  • Art. 3 D.Lgs. 66/2003: fissa l'orario normale di lavoro in 40 ore settimanali, come media su un periodo di riferimento che, in mancanza di diversa pattuizione collettiva, coincide con la settimana lavorativa ordinaria. Tale norma rappresenta la soglia oltre la quale si configura il lavoro straordinario, assumendo funzione parametrica per l'intero impianto regolativo dell'orario;
  • Art. 4: consente il superamento del limite delle 40 ore settimanali mediante lavoro straordinario...

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