Dottrina / Riviste

Somministrazione: limiti, deroghe e causali

09 Luglio 2025 |

Il Collegato Lavoro è intervenuto su 3 punti principali in materia contratti di somministrazione: sul limite dei 24 mesi; sulla deroga al limite del 30% in caso di somministrazione a termine e sulla possibilità di non inserire causali in caso di una particolare situazione di “debolezza” del prestatore.

Sommario

La novità normativa e la prassi

Sono 3 i punti principali su cui, in tema di somministrazione di lavoro, interviene la L. 203/2024, c.d. “Collegato Lavoro”, in vigore dal 12 gennaio 2025, in particolare mediante le modifiche apportate dall'art. 10 L. 203/2024. Tali punti sono stati peraltro meglio chiariti dalla Circ. Min. Lav. 27 marzo 2025 n. 6 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, foriera di alcuni preziosi esempi chiarificatori.

Il limite di 24 mesi anche per gli assunti a tempo indeterminato dal somministratore

La prima modifica ad opera del “Collegato Lavoro” consiste nell'abrogazione del 5° e 6° periodo dell'art. 31, c. 1,  D.Lgs. 81/2015, laddove si statuiva in via provvisoria, fino al 30 giugno 2025, che “Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione ...

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