Trasferimento d’azienda17 Giugno 2025
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Inquadramento Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2112 c.c. nel caso di trasferimento di azienda “il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano” pertanto, muta la titolarità del rapporto di lavoro (ovvero il datore) ma per il prestatore l'attività prosegue senza soluzione di continuità; la circostanza è identica anche nel caso di cessione di ramo, chiaramente con il limite del ramo ceduto che può essere, ad esempio, un reparto dell'azienda in vario modo qualificabile (anche dei singoli appalti di servizio, con cessione del relativo contratto). Negli anni, anche in ragione di un animato contenzioso, la giurisprudenza ha ulteriormente definito i confini dell'istituto intervenendo per chiarire gli aspetti formali e procedurali, ed evitare che il trasferimento di azienda (o di ramo) possa divenire un'occasione per una compressione, del tutto illecita, dei diritti dei lavoratori. La tutela dei crediti dei lavoratori, per altro, rappresenta uno degli aspetti peculiari della disciplina unitamente alle questioni che attengono alle modalità di passaggio dei dipendenti, o al recesso dal rapporto di lavoro. Tutela del lavoratore ... Contenuto riservato agli abbonati. |