Dottrina / Riviste

Dimissioni per fatti concludenti: problemi interpretativi e applicativi

18 Giugno 2025 |

Il Collegato lavoro ha introdotto una forma di risoluzione del rapporto, a impulso datoriale, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore che non renda noti i motivi dell’assenza. Il procedimento coinvolge l’INL, cui spetta verificare la veridicità dei contenuti della comunicazione datoriale. Trattandosi di facoltà, al datore è rimessa la scelta di avviare, in alternativa, il procedimento disciplinare di assenza ingiustificata.

Scopo della norma

L'art. 19 L. 203/2024 ha novellato l'art. 26 D.Lgs. 151/2015, recante disposizioni in materia di dimissioni volontarie e risoluzione consensuale, introducendo il comma 7 bis, che disciplina le cd. “dimissioni per facta concludentia”.

Lo scopo della norma è quella di evitare comportamenti elusivi, con ricadute economiche a carico dell'INPS e quindi della collettività, consistenti nel simulare licenziamenti fittizi, conseguenti ad assenze ingiustificate del lavoratore, al fine di accedere alla NASPI, viceversa non dovuta in caso di dimissioni. A partire dalla L. 92/2012 (art. 4 co. 16), ed a seguire con il D. Lgs. 151/2015 (art. 26), per contrastare la prassi delle c.d. dimissioni in bianco all'atto dell'assunzione, è stato introdotto un sistema di dimissioni a forma vincolata; conseguentemente, la Suprema Corte ha univocamente affermato che le dimissioni possono essere rassegnate unicamente attraverso la procedura telematica ovvero nelle sedi assistite, pena, in mancanza, la loro inefficacia (Cass. ord. 26 settembre 2023 n. 27331). A fronte di detto consolidato orientamento di legittimità, alcune pronunce di merito hanno viceversa ritenuto prevalente il...

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