Dottrina / Riviste

La responsabilità solidale del committente negli appalti: nessuna modifica dopo il Referendum abrogativo

10 Giugno 2025 |

L’8 e 9 giugno 2025 si sono tenuti 5 referendum abrogativi, tra cui uno riguardava la responsabilità solidale nei contratti di appalto. Il referendum mirava ad abrogare una parte dell’art. 26, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, che esclude la responsabilità del committente per i danni derivanti da rischi specifici dell’attività dell’appaltatore o subappaltatore.

L'8 e 9 giugno 2025 si sono tenuti in Italia cinque referendum abrogativi, tra cui uno (quesito n. 4, scheda rossa) riguardava la responsabilità solidale nei contratti di appalto. Il referendum mirava ad abrogare una parte dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, che oggi esclude la responsabilità del committente per i danni derivanti da rischi specifici dell'attività dell'appaltatore o subappaltatore. La Corte Costituzionale ha ritenuto ammissibile il quesito, sottolineando che esso propone una scelta chiara tra mantenere l'attuale disciplina o estendere la responsabilità del committente. Allo stato vigente, il committente è responsabile solo per i rischi “interferenziali”, cioè quelli derivanti dalla compresenza di più soggetti nello stesso luogo di lavoro. L'abrogazione proposta estenderebbe la responsabilità anche ai rischi “propri” dell'appaltatore, rafforzando la tutela dei lavoratori. Tuttavia, ciò solleva dubbi: si teme che il committente possa essere ritenuto responsabile anche senza colpa, con effetti negativi sulla sua buona fede. Inoltre, si rischia un aumento del contenzioso e dei costi per le imprese, senza prove concrete di un miglioramento della sicurezza. La nor...

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