Il nuovo Accordo sulla formazione in materia di sicurezza26 Maggio 2025
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Finalità del nuovo Accordo: formazione e aggiornamento Il nuovo Accordo, come stabilito dall'art. 37, c. 2 D.Lgs. 81/2008, ha avuto il grande compito di accorpare e rivisitare diversi accordi che si sono susseguiti negli anni in ambito di formazione sulla salute e sicurezza. Inoltre, ha stabilito le modalità operative della formazione nei confronti di tutti i datori di lavoro (indipendentemente che svolgano l'incarico di R.S.P.P. della propria azienda) e ha dato concrete indicazioni per procedere alla verifica dell'apprendimento acquisito non solo in fase di erogazione dei corsi, ma anche successivamente durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei discenti interessati. Altro principio sancito è stato in ordine al monitoraggio della corretta applicazione e del controllo sulle attività formative in modo da eliminare ogni forma di elusione della normativa sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. Tale monitoraggio avverrà a opera degli Organi di Vigilanza con modalità che verranno stabilite da un successivo atto. Tra i soggetti interessati, oltre ai datori di lavoro, vi sono anche i lavoratori au... Contenuto riservato agli abbonati. |