Dottrina / Riviste

Gestione delle auto aziendali a uso promiscuo: novità e regime transitorio

16 Maggio 2025 |

Dal 1° gennaio 2025 cambia il metodo di calcolo del fringe benefit relativo ai veicoli aziendali concessi in uso promiscuo: il criterio delle emissioni di CO₂ viene sostituito da percentuali commisurate alla tipologia di alimentazione del veicolo (elettrico, ibrido plug-in, termico). L’impatto è rilevante: occorre verificare correttamente le date di immatricolazione, ordine e assegnazione per applicare il regime corretto, senza incorrere in errori di imponibilità.

Sommario

Concessione dell'auto aziendale: valorizzazione del fringe benefit

L'assegnazione di un veicolo aziendale al dipendente per uso promiscuo – ossia per finalità sia lavorative sia personali – costituisce una modalità diffusa di corresponsione di un compenso in natura. Tale concessione rientra nella categoria dei fringe benefit, ovvero tra quelle erogazioni non monetarie che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo specifiche previsioni individuate nel Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR).

La disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 51 DPR 917/86 (TUIR), rubricato "Determinazione del reddito di lavoro dipendente". In particolare, il comma 1 sancisce il principio generale di onnicomprensività del reddito, secondo cui "il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro".

Il c. 3 stabilisce che, ai fini dell'individuazione dell'imponibile, si applichino – salvo deroghe – le disposizioni contenute nell'art. 9 DPR 917/86 in materia di determinazione del valore normale dei beni e dei servizi. Tra...

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