Condotta antisindacale06 Maggio 2025
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Inquadramento La condotta antisindacale è disciplinata dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/70) e si configura come quel comportamento, composto da un singolo atto una pluralità di provvedimenti, che tendono a limitare (anche solo parzialmente) la libertà sindacale ed il diritto di sciopero; la violazione dei diritti sindacali, e delle prerogative riconosciute alle OO.SS., assurge al ruolo costituzionale e da tempo la giurisprudenza ha ritenuto che la condotta del datore di lavoro integri gli estremi dell'illecito civile e penale, con le conseguenze del caso. La condotta del datore di lavoro può concretizzarsi anche in una omissione come, ad esempio, la mancata convocazione di un tavolo di confronto sindacale o la mancata informativa alle sigle (sia aziendali che nazionali) rispetto a un provvedimento che per legge, o per contratto collettivo, deve transitare su un tavolo di concertazione comune. Si tratta comunque di un comportamento che solo il datore di lavoro può porre in essere, anche tramite un proprio dirigente/manager, essendo stato oramai escluso dalla giurisprudenza che la procedura possa attivarsi contro un'altra sigla sindacale oppure contro un'associazion... Contenuto riservato agli abbonati. |