Dottrina / Schede d'autore

Condotta antisindacale

06 Maggio 2025 |

Quando si parla di condotta antisindacale si fa riferimento alla condotta del datore di lavoro - realizzata con un singolo atto o una pluralità di azioni - che limita oppure ostacola, in tutto o in parte, la libertà sindacale e il diritto di sciopero più genericamente inteso. È prevista una procedura speciale volta a rimuovere gli effetti della condotta e a sanzionare il datore, in proporzione alla durata e all’intensità degli atti posti in essere.

Inquadramento

La condotta antisindacale è disciplinata dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/70) e si configura come quel comportamento, composto da un singolo atto una pluralità di provvedimenti, che tendono a limitare (anche solo parzialmente) la libertà sindacale ed il diritto di sciopero; la violazione dei diritti sindacali, e delle prerogative riconosciute alle OO.SS., assurge al ruolo costituzionale e da tempo la giurisprudenza ha ritenuto che la condotta del datore di lavoro integri gli estremi dell'illecito civile e penale, con le conseguenze del caso.

La condotta del datore di lavoro può concretizzarsi anche in una omissione come, ad esempio, la mancata convocazione di un tavolo di confronto sindacale o la mancata informativa alle sigle (sia aziendali che nazionali) rispetto a un provvedimento che per legge, o per contratto collettivo, deve transitare su un tavolo di concertazione comune. Si tratta comunque di un comportamento che solo il datore di lavoro può porre in essere, anche tramite un proprio dirigente/manager, essendo stato oramai escluso dalla giurisprudenza che la procedura possa attivarsi contro un'altra sigla sindacale oppure contro un'associazion...

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente?

Sei un abbonato

Non sei un abbonato

Se vuoi maggiori informazioni contatta il tuo agente di zona