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Licenziamento per superamento del periodo di comporto

28 Aprile 2025 |

Il licenziamento intimato dal datore di lavoro quando il lavoratore supera il periodo di comporto integra una tipologia autonoma di recesso datoriale che non deve essere sorretto né da giusta causa né da giustificato motivo, essendo sufficiente che, al superamento del periodo di comporto indicato dalla contrattazione collettiva o dalla legge, il datore di lavoro comunichi la volontà di risolvere il contratto.

Inquadramento

In caso di assenza per malattia, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo stabilito dalla legge, dagli usi e, nella maggior parte dei casi, dalla contrattazione collettiva. Al superamento di tale periodo, il datore di lavoro può recedere unilateralmente dal contratto di lavoro.

La durata del periodo aumenta al progredire della qualifica del dipendente e della sua anzianità di servizio, che va valutata in relazione al momento dell'invio della lettera di licenziamento e non a quello dell'inizio della malattia (Cass. 24 agosto 2024 n. 16696).

La contrattazione collettiva può, poi, prevedere un prolungamento del periodo di comporto in particolari ipotesi di malattie lunghe che necessitano di cure post-operatorie o terapie salvavita. In questi casi, è onere del lavoratore comunicare al datore di lavoro la patologia per cui si avvale dell'istituto della malattia.

Inoltre, i contratti collettivi potrebbero anche prevedere che il lavoratore possa chiedere, prima del superamento del periodo di comporto, un periodo di aspettativa non retribuito. In questo caso, i tempi per poter procedere al licenziamento sono ulteriormente dilatati....

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