Licenziamento: modalità di comunicazione e nuovi strumenti tecnologici09 Maggio 2025
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Requisiti e forma del licenziamento Il licenziamento individuale, sia esso per giusta causa (art. 2119 c.c.) che per giustificato motivo oggettivo o soggettivo (art. 3 L. 604/66), deve essere intimato al lavoratore con atto scritto (art. 2, c. 1, legge cit.). Esclusi da tale obbligo sono soltanto il licenziamento nell'ambito del rapporto di lavoro domestico - in relazione al quale, peraltro, l'art. 40 CCNL prevede che, su richiesta scritta del lavoratore, il datore di lavoro deve a posteriori fornire una dichiarazione scritta che attesti l'avvenuta cessazione del rapporto - e quello dei lavoratori in possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Per contro, le formalità del licenziamento si applicano anche all'atto di recesso per mancato superamento della prova (Cass. 27 febbraio 2008 n. 5103). Corollario dell'onere della forma scritta, è che il licenziamento deve essere sottoscritto dal datore di lavoro (Cass. 15 aprile 2021 n. 10023). Sul punto, si è comunque ritenuto legittimo l'atto di recesso che, pur non sottoscritto, rechi l'intestazione e in calce la denominazione dell'impresa, quando sia stato impugnato dal lavoratore per motivi sostanziali e non di for... Contenuto riservato agli abbonati. |