Dottrina / Riviste

Licenziamento: modalità di comunicazione e nuovi strumenti tecnologici

09 Maggio 2025 |

L’atto con cui il datore di lavoro intende risolvere il rapporto di lavoro, oltre ai requisiti di forma e sostanza, deve rispettare anche quelli attinenti alle procedure e agli strumenti con cui il recesso datoriale viene comunicato al lavoratore. Con l'utilizzo di strumenti di comunicazione sempre più evoluti, la giurisprudenza si è trovata a rivedere il proprio giudizio sull'idoneità dei principi formulati con riferimento ai tradizionali mezzi di trasmissione della volontà negoziale.

Requisiti e forma del licenziamento

Il licenziamento individuale, sia esso per giusta causa (art. 2119 c.c.) che per giustificato motivo oggettivo o soggettivo (art. 3 L. 604/66), deve essere intimato al lavoratore con atto scritto (art. 2, c. 1, legge cit.).

Esclusi da tale obbligo sono soltanto il licenziamento nell'ambito del rapporto di lavoro domestico - in relazione al quale, peraltro, l'art. 40 CCNL prevede che, su richiesta scritta del lavoratore, il datore di lavoro deve a posteriori fornire una dichiarazione scritta che attesti l'avvenuta cessazione del rapporto - e quello dei lavoratori in possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Per contro, le formalità del licenziamento si applicano anche all'atto di recesso per mancato superamento della prova (Cass. 27 febbraio 2008 n. 5103).

Corollario dell'onere della forma scritta, è che il licenziamento deve essere sottoscritto dal datore di lavoro (Cass. 15 aprile 2021 n. 10023).

Sul punto, si è comunque ritenuto legittimo l'atto di recesso che, pur non sottoscritto, rechi l'intestazione e in calce la denominazione dell'impresa, quando sia stato impugnato dal lavoratore per motivi sostanziali e non di for...

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente?

Sei un abbonato

Non sei un abbonato

Se vuoi maggiori informazioni contatta il tuo agente di zona