La validità del patto di non concorrenza05 Maggio 2025
|
Il caso Un Istituto bancario si rivolgeva al Giudice del lavoro, lamentando la violazione, da parte di un suo ex dipendente, del patto di non concorrenza stipulato in costanza di rapporto, con richiesta dell’inibizione dell'attività concorrenziale svolta a favore di altro Istituto di credito e di risarcimento dei danni (patrimoniali e non) subiti, ovvero, in subordine, di restituzione degli importi percepiti dal lavoratore a titolo di corrispettivo del suddetto patto, per l’ipotesi di accertata nullità del patto di non concorrenza, come eccepita dal lavoratore resistente per asserita indeterminatezza/indeterminabilità della clausola di non concorrenza ed inadeguatezza del corrispettivo corrisposto rispetto al sacrificio imposto. Ebbene, sia in primo che in secondo grado i Giudici di merito condividevano la valutazione di nullità del patto di non concorrenza, per vizio di indeterminatezza/indeterminabilità ed incongruità del corrispettivo pattuito. La questione veniva, quindi, posta al vaglio della Suprema Corte. Contenuto riservato agli abbonati. |